Diritto di famiglia – Avvocato Tranquilini Filippo

Pubblicato il 30/12/2016


Separazione e divorzio: sei aggiornato sul nuovo diritto di famiglia?

diritto di famigliaIl 19 maggio del 1975 è stata introdotta la riforma del diritto di famiglia, la legge numero 151. Essa si basa sul principio di uguaglianza, sia giuridica che morale dei coniugi, (già disciplinato dall'articolo 29 della Costituzione) ed estende alla moglie i diritti che fino ad allora erano stati riconosciuti strettamente e unicamente al marito.
Infatti, sino a quel momento, le norme che regolavano le relazioni tra i coniugi si basavano sul Codice Civile del 1942, che concepiva la famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito in tutti i rapporti, personali e patrimoniali, ma anche nei riguardi dei figli e nelle relazioni di coppia.

Quelle norme, inoltre, discriminavano i figli che fossero nati fuori dal matrimonio, a cui erano riconosciuti meno diritti che ai figli legittimi.

Tuttavia nel corso degli anni vi sono state numerose conquiste sul piano dei diritti e queste leggi sono diventate obsolete. Per questo vi sono state molte riforme del diritto della famiglia, anche è sempre mancata una visione di insieme, ovvero la volontà di riformare organicamente la materia.

Il divorzio breve nel diritto di famiglia

L’innovazione più importante e più recente che è stata apportata al diritto di famiglia in fatto di separazione e divorzio è il cosiddetto divorzio breve.
La legge numero 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio del 2015 presenta disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. 

Ecco i due punti principali della riforma:

  • Al posto dei tre anni prima previsti, ora basterà un anno per porre fine al matrimonio in caso di separazione giudiziale a partire dal giorno della comparazione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. La separazione dovrà essersi però protratta ininterrottamente.
  • In base al nuovo testo dell’articolo 3 lettera b) della legge numero 898/1970, il termine si riduce ulteriormente a sei mesi nelle separazioni consensuali. Ciò avviene indipendentemente dalla presenza o meno di figli.